Pubblicato il 22-04-2021
Di fronte a una situazione socio-economica decisamente delicata, dettata dall’emergenza sanitaria, sai che hai la possibilità di richiedere la sospensione delle rate del tuo mutuo? E che puoi farlo fino al 31 dicembre 2021?
Da quando è scoppiata la pandemia, infatti, il Governo ha varato una serie di misure per dare un po’ di respiro a chi sta vivendo un momento di difficoltà. Tra queste, appunto, c’è anche la possibilità di sospendere o congelare letteralmente il mutuo. Più nello specifico, si tratta dell’opportunità di richiedere un’interruzione temporanea del pagamento delle rate del finanziamento grazie al “Fondo Gasparrini”, alias il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
Vediamo nel dettaglio come funziona. Se sei un mutuatario, puoi richiedere l’accesso al Fondo inoltrando la domanda alla banca che ti ha rilasciato il finanziamento. Nel momento esatto in cui la domanda stessa viene accettata, l’istituto sospende il pagamento delle rate.
Terminato lo “stop”, ricomincerai a pagare le rate e la durata del finanziamento sarà posticipata esattamente per il periodo di sospensione. Facciamo un esempio pratico: se hai acceso un mutuo che dovrebbe finire a ottobre 2022 e ti viene concessa la sospensione per dieci mesi, terminerai di pagare il mutuo ad agosto 2023.
Ma quali sono i requisiti necessari per richiedere il congelamento delle rate? Prima di tutto questa misura è valida solo per i mutui di importo fino a 250.000 euro. Secondariamente, deve valere una di queste circostanze:
• cessazione del rapporto di lavoro subordinato per qualsiasi tipo di contratto;
• riduzione di almeno un terzo del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria per lavoratori autonomi e liberi professionisti;
• sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per almeno trenta giorni;
• morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
Non solo. La domanda di sospensione può essere presentata per non più di due volte ed è assoggettata a limiti temporali. Per la precisone, può avvenire fino a un massimo di:
• sei mesi se la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
• dodici mesi se la perdita del lavoro o la riduzione dell’orario si protrae per un periodo compreso tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
• per un massimo di diciotto mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Insomma, congelando le rate per un determinato periodo di tempo, il bilancio familiare respira un po’ di più. Anche se, ovviamente, non devi dimenticare un particolare importante: il rimborso del tuo debito è soltanto spostato in avanti, non viene annullato.
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Redazione Più Mutui CasaSocietà di Mediazione Creditizia